Gli accordi di programmaSono previsti dalla L. n. 142/90 in vista della "definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali, e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti (...) per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento" (Art. 27, comma 1). Partendo dalla individuazione del bisogno da soddisfare, degli obiettivi prioritari, del bacino di utenza e del conseguente progetto di intervento, il sindaco o il presidente dell'ente promotore (provincia, regione, governo) convoca i rappresentanti degli enti interessati per trovare l'accordo unanime sul progetto e sui modi della sua attuazione, sulla vigilanza, sull'esecuzione e su ogni altra modalità necessaria per il buon risultato. E' necessario quantificare e qualificare le risorse occorrenti, umane, strutturali, finanziarie, definire i tempi, distribuire i compiti, ridefinire periodicamente sullo stato di attuazione. |
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