Lo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998)

Lo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998) ha costituito senza dubbio una delle innovazioni più significative di questi anni e, nello stesso tempo, una delle innovazioni più controverse.

Alcune ragioni di questa difficoltà si sono intraviste fin dall'inizio, fin dalla fase di discussione ed elaborazione del testo. Certo, di fronte all'incalzante movimento degli studenti, nessuno ha eretto barricate contro una rivendicazione che veniva riproposta puntualmente e pervicacemente. Ma è fuori di dubbio che il mondo dei docenti ha vissuto con non poche difficoltà l'impresa che il Ministro Berlinguer volle tenacemente portare a termine.

Non credo che le ragioni di tanta palpabile diffidenza fossero nel rischio, per la verità inesistente, di sottrazioni di potere. In realtà lo Statuto, nel prefigurare con una operazione giuridicamente persino ardita un diritto soggettivo dello studente a prestazioni di qualità, un quadro di regole vincolanti per tutti, un'idea di scuola come ambiente di relazioni significative, parlava indirettamente del limite ormai insostenibile di un'idea della professionalità docente tutta individualistica, di una troppo debole e vaga idea di organizzazione del lavoro, di "doveri" degli insegnanti.

Insomma lo Statuto era e resta una delle tessere importanti di quel mosaico di scuola dell'autonomia che in questi anni ha preso forma non senza contraddizioni, limiti e un buon carico di retaggio della vecchia scuola.

 

Tutto ciò ha pesato fin dall'atto di nascita dello Statuto, senza tuttavia comprometterne la carica indubbiamente innovativa. Del resto quanto più la scuola praticherà l'autonomia eliminando man mano il formalismo delle procedure, la direttività della sua comunicazione interna, le rigide barriere che ancora la dividono all'interno e la separano dall'esterno, tanto più il bisogno di un quadro forte di regole si imporrà. Ed è inevitabile che al centro di queste regole ci siano gli studenti, i soggetti del diritto all'apprendimento che sono poi la ragione ultima dell'esistenza stessa della scuola.

Ma appunto proprio su questo versante le resistenze hanno inciso sul testo. L'esempio più clamoroso è proprio in quell'Organo di Garanzia che ha finito paradossalmente per essere, proprio nella scuola autonoma che supera il mito delle procedure, un garante del rispetto delle procedure. Con l'aggravante, tutta spiegabile nel delicato equilibrio di poteri oggi segnato da una amministrazione centrale e periferica ancora ferma al vecchio ordinamento e alle vecchie logiche, di svolgere un compito di "parere vincolante" al Provveditore agli Studi competente sulle eventuali infrazioni allo Statuto nei regolamenti di scuola.

Quanto poco o nulla possa risultare utile un simile organismo nelle nuove dinamiche aperte dalla stessa innovazione, è dimostrato dal limitato numero di Organi di Garanzia istituiti dalle amministrazioni scolastiche e dal numero , pressocchè inesistente, di controversie esaminate dai pochi Organi costituiti.

La scuola insomma non aveva bisogno di un altro organo burocratico; aveva bisogno semmai di un luogo istituzionale in cui ricomporre gli inevitabili conflitti che segnano un ambiente che evolve verso relazioni sempre più complesse.. In tal senso lo Statuto avrebbe dovuto prefigurare Organi capaci di sviluppare nelle scuole la risposta più civile ed avanzata che si può dare a un conflitto che emerge. Una risposta sul terreno della mediazione del conflitto, non della sua riduzione a questione procedurale. Del resto, non è affatto sorprendente che in una società democratica i conflitti siano destinati ad aumentare; la partecipazione, quando non è una dimensione retorica delle organizzazioni, apre continuamente dinamiche e conflitti che possono insieme concorrere a far crescere l'ambiente in cui si sviluppano. E' ciò è tanto più vero in un ambiente relazionale in cui tra i soggetti principali, studenti e docenti, è nettissima e fisiologica un'evidente asimmetria che nessuna demagogia farebbe bene a dissimulare salvo produrre danni irreparabili.

A distanza oramai di qualche anno, appare tuttavia evidente che scarsa è la consapevolezza della centralità evocata dallo Statuto della comunicazione docente-studente. Una comunicazione delicatissima che deve essere finalizzata al miglior esito formativo possibile, nel pieno rispetto dell'autonomia dello studente. Da qui avrebbe potuto prendere le mosse una prima riflessione sulla necessità di uno statuto deontologico della professione docente fondata sulla responsabilità e sulle competenze. La responsabilità intesa come collettiva consapevolezza delle conseguenze che le scelte dei docenti comportano sulla vita dei ragazzi; le competenze intese come gli "attrezzi di lavoro" che il docente deve affinare e migliorare permanentemente per il miglior esito delle proprie prestazioni. Il silenzio generale su questi temi ci conferma che la comunicazione docente-studente vive ancora sospesa in una dimensione di incertezza e precarietà.

Lo Statuto nasce e ha senso proprio perché parte da questo dato di fondo, affermando che questa asimmetria non può divenire il terreno dell'arbitrio e del sopruso ma va appunto regolata con diritti e doveri .

E la cultura di riferimento non può essere quella sindacale o formalistica; non la seconda perché inutile nella scuola dell'autonomia, non la prima perché riguarda nello specifico le relazioni dei docenti in quanto lavoratori dotati di un proprio statuto contrattuale regolatore delle relazioni con i dirigenti scolastici e i vari livelli dell'amministrazione.

La cultura di riferimento è altra. E' quella che già in Europa da anni si misura sul terreno dei conflitti tra le persone in tanti e diversi ambiti, compreso quello scolastico. E' la cultura della mediazione, finalizzata non a dare torto o ragione a uno o all'altro dei soggetti in conflitto, ma ad aiutare i contendenti a trovare ragionevoli soluzioni ai conflitti senza ledere i diritti di alcuno, soprattutto i diritti dei più deboli. Questo ruolo non viene svolto da dirigenti pubblici, che sono parte in causa in questi conflitti, ma da soggetti "terzi", adeguatamente formati a governare i difficili processi di relazione tra le persone e legittimati a svolgere questa delicata funzione di equilibrio e sviluppo delle relazioni positive.

Se si rilegge alla luce di queste considerazioni l'Organo di Garanzia previsto dallo Statuto, se ne misura facilmente tutta la sua debolezza e le ragioni della sua fin troppo prevedibile crisi.

E forse si comprende meglio perché lo Statuto, a più di due anni dalla sua nascita, rappresenti ancora in larga parte una innovazione sospesa, un processo fin troppo debole. E' decisamente attendibile quanto denunciato dai ragazzi dell'Unione degli Studenti in questa ripresa di inizio d'anno a proposito dell'esiguo numero di scuole in cui lo Statuto è stato oggetto non solo di diffusione ma anche di una qualche elaborazione complessiva. Il problema non è evidentemente solo tecnico ed è destinato a non essere risolto soltanto con un 'utile campagna pubblicitaria.. Se lo Statuto fatica in modo così rilevante a far parte della vita di relazione della scuola, vuol dire che siamo ancora molto distanti dalla cultura che proprio l'autonomia dovrebbe alimentare. Del resto i riscontri sono inequivocabili anche da altri versanti.

Senza quasi accorgersene, tutta la comunicazione intorno al Pof, ruota insistentemente e quasi esclusivamente sul ruolo dei docenti. Come poi sia possibile elaborare un Pof sulla base di una lettura dei fabbisogni formativi senza coinvolgere attivamente gli studenti dentro questo processo, è un mistero che si spiega solo con la tradizione della scuola. Una tradizione appunto "docentocentrica" che fa fatica ad assumere gli studenti come "soggetti" del processo formativo, così come troppo facilmente assume acriticamente come "clienti" i genitori.

Siamo con questo al cuore dell'autonomia e dei suoi nodi irrisolti. Debolezze, limiti e contraddizioni non sono tuttavia ragioni sufficienti per demordere dall'obiettivo. In buona parte essi erano prevedibili e sono destinati a segnare questa fase di difficile transizione. Quel che conta, in questo contesto, è la chiarezza e la intenzionalità delle azioni che vanno poste a supporto del processo.

Del resto la scuola gioca su questo versante la partita più importante.

L'autonomia non è un'invenzione ministeriale; è un processo che si è sviluppato e continua ad evolvere nel pieno della società civile, nel mondo in tumultuoso cambiamento dei processi sociali e delle forme del lavoro.

Senza l'autonomia la scuola sarebbe oggi inerme spettatrice dei processi che investono la riforma federalista dello Stato; sarebbe ormai anacronistica sopravvivenza del passato in una società che reclama giustamente servizi di qualità più vicini ai cittadini e come tali leggibili, trasparenti, partecipati, valutabili.

Dario Missaglia
Presidente dell'Organo di garanzia di Roma

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
  2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
  3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
  4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
  2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
  3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
  6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
  7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
  8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
    1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
    2. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
    3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
    4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
    5. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
    6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
  9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
  10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

  1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
  3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
  4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
  5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
  7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
  8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
  9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
  10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
  11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

    Art. 5 (Impugnazioni)

    1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
    2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
    3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
    4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

    Art. 6 (Disposizioni finali)

    1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
    2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
    3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
    4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
 
 
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