Decreto Ministeriale 26 giugno 1992
(in GU 30 ottobre 1992, n. 256)

Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali a nomina del provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 15 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 , sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'art. 15, comma 1, istituisce Gruppi di Lavoro Interistituzionali presso l'ufficio scolastico Provinciale i cui membri debbono essere nominati dal provveditore agli studi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che ai membri del gruppo di lavoro provinciale interistituzionale sono attribuiti i compiti di cui all'art. 15, commi 3 e 4, e art. 10, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Decreta:

Art. 1

1. I componenti dei gruppi provinciali di lavoro interistituzionali per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati debbono essere esperti in campo pedagogico-didattico, o in quello giuridico ed amministrativo-organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extrascolastici e sociosanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. 2. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il provveditore agli studi richiede al sindaco del comune capoluogo della provincia ed al presidente dell'amministrazione provinciale di designare, rispettivamente, un esperto tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2 (*).

3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il provveditore agli studi richiede all'assessore alla sanità della regione, nella sua qualità di coordinatore della sanità, la designazione di due esperti delle unità sanitarie locali, di cui uno in campo amministrativo ed uno in campo sanitario, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2.

4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 2 il provveditore agli studi richiede alle associazioni di persone handicappate e di loro familiari, aventi ambito provinciale, ove riunite già in consulta, di designare tre esperti, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2; ove non esista una consulta o un coordinamento provinciale o del comune capoluogo di provincia, il provveditore agli studi invita, con avviso a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione, le associazioni di cui sopra a comunicare entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'invito, il numero dei propri soci, designando contestualmente il nominativo di un esperto, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2. Il provveditore nomina i tre esperti designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale sulla base del numero dei soci iscritti.

5. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 il provveditore agli studi procede alla nomina dell'ispettore tecnico, a cui può delegare il coordinamento del gruppo di lavoro provinciale.

6. Per la nomina del personale esperto della scuola si procede secondo le seguenti modalità:

  • individuazione tra il personale direttivo e docente da parte del provveditore agli studi, tenute presenti le indicazioni di cui al successivo art. 2;
  • sulla base di tale individuazione il provveditore agli studi formula la proposta di utilizzazione annuale ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270 ;
  • acquisito il decreto annuale di utilizzazione emanato dal Ministro della pubblica istruzione il provveditore agli studi provvede alla nomina dello stesso nel gruppo provinciale.

7. In fase di regime transitorio relativo all'anno scolastico 1992-93, al fine di assicurare il tempestivo ed immediato funzionamento del gruppo di lavoro, il provveditore agli studi provvede alla nomina dell'esperto della scuola o tra il personale direttivo e docente per il quale sia stata disposta utilizzazione per l'anno scolastico 1992-93 ai sensi del citato art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2, o fra il medesimo personale per il quale sia stata disposta, per l'anno scolastico 199293 ai sensi del citato art. 63, comma 4, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , la prosecuzione del mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione dei compiti svolti dall'anno scolastico 1981-82, relativi a programmi ed attività connessi all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Art. 2

1. Considerati i compiti attribuiti dagli articoli 10 e 15 della legge n. 104/92 al gruppo di lavoro provinciale i relativi componenti sono nominati e designati sulla base di provate conoscenze ed esperienze maturate nell'ambito dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1 si tiene conto, avendo particolare riguardo all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap, di:

a) pubblicazioni su problemi pedagogici, didattici, giuridico - amministrativi, organizzativi;

b) titoli di specializzazione;

c) esperienze pluriennali maturate in ambito scolastico ed extrascolastico.

Art. 3

1. I gruppi di lavoro provinciali svolgono i seguenti compiti, avendo particolare riguardo all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap:

a) consulenza e proposta al provveditore agli studi;

b) consulenza alle scuole;

c) collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92 , per l'impostazione e l'attivazione dei piani educativi individualizzati e per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, nonché per la realizzazione delle strutture e delle attività di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 8, comma 1, della legge n. 104/92 ;

d) predisposizione di una relazione annuale da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale.

Art. 4

1. Il gruppo di lavoro ha durata triennale. Alle eventuali surroghe o sostituzioni si provvederà secondo i criteri di cui al presente decreto e con analoga procedura, in concomitanza con i termini previsti dalla vigente normativa che disciplina le utilizzazioni ex art. 14, comma 10, della legge n. 270/82 .

Art. 5

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto nelle regioni e nelle province ad autonomia speciale trovano applicazione in quanto compatibili con l'esercizio delle competenze primarie e secondarie ivi in vigore e con riserva di ulteriori atti normativi di recepimento della normativa nazionale, da emanarsi da parte delle stesse nell'ambito della propria autonomia speciale.

2. In particolare, nelle province autonome di Trento e Bolzano, all'istituzione del gruppo provinciale di lavoro interistituzionale provvedono, nei termini sopraindicati, le rispettive amministrazioni provinciali autonome.

 

(*) Comma così sostituito dal D.M. 31 luglio 1992 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1992, n. 256)

 

 
 

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