Legge Regionale 28 LUGLIO 1998 n. 57 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 giugno 1980, n. 60. "Interventi in favore dei cittadini portatori di handicaps", già modificata ed integrata con L.R. 28 agosto 1981, n. 34." B.U.R.A. N. 16 DEL 4 AGOSTO 1998 Art1 1. L’art. 3 della l. r. 20 giugno 1980, n. 60 è sostituito dal seguente: 1. Le iniziative rivolte a favorire l’inserimento nella scuola materna, nella scuola dell’obbligo e nella scuola di istruzione superiore, sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di handicap riconosciuti tali a seguito di certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti, ai sensi dell’art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero per i quali è stata compilata, dalla Unità Multidisciplinare di cui all’art. 3 DPR 24 febbraio 1994, una diagnosi funzionale a seguito della quale è stato redatto un piano educativo individualizzato che prevede interventi specifici e la necessità di utilizzare particolari sussidi didattici. 2. Il piano educativo individualizzato di cui all’art. 5 del DPR 24.2.1994, deve prevedere in modo chiaro ed inequivocabile gli interventi ed i sussidi didattici necessari per ogni singolo caso. 3. Le iniziative del comma 1 concernono: a. l’assegnazione di speciali sussidi didattici secondo le caratteristiche dei bisogni individuali risultanti dal piano educativo individualizzato, di cui al comma precedente; b. la predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettive che individuali; c. l’assegnazione alle scuole materne, dell’obbligo e di istruzione superiore, di personale ausiliario, qualora quello a ciò destinato non è sufficiente a garantire l’assistenza necessaria. 4. La Regione eroga contributi a favore dei Comuni che attuano gli interventi di cui al comma precedente in esecuzione degli accordi di programma previsti dall’art.13 della legge 5.2.1992, n. 104. Agli interventi da attuare nei rimanenti Comuni, possono provvedere, anche unitamente a questi, le Aziende USL in base alle disponibilità di bilancio, con utilizzo dei fondi ad esse assegnati dalla presente legge." ART. 2 1. Dopo l’art. 7 della l.r. 20 giugno 1980, n. 60, sono aggiunti i seguenti: "ART. 7 bis – 1. A decorrere dal 1998 le Aziende USL, con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20 per cento della spesa per: a. la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie necessaria per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali; b. la modifica dell’autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente. 1. L’idoneità della modifica, di cui alla lettera b) del comma precedente, con riferimento alla tipologia dell’handicap, è preventivamente attestata dalla certificazione rilasciata dalla Commissione di riconoscimento dello stato invalidante. ART. 7 ter 1. La situazione di gravità dell’handicap, di cui all’art. 7, e la permanente incapacità motoria, di cui all’art. 7 bis, devono essere accertate dalla commissione medica, di cui all’art. 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall’Azienda USL competente per territorio." ART. 7 quater 1. L’Azienda USL, al fine di favorire l’autonomia nel proprio ambiente di vita del portatore handicap in situazione di gravità, concede contributi finalizzati alla dotazione di: a. ausili, attrezzature ed arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; b. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane. ART. 3 1. L’art. 9 della l. r. 28 agosto 1981, n. 34 è sostituito dal seguente: 1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli, effettua il riparto dei fondi, a ciò destinati, annualmente stanziati in bilancio al cap. 71571, in proporzione diretta al numero dei portatori di handicap destinatari degli interventi di cui alla presente legge, risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della ripartizione dei fondi. 2. Le somme destinate agli interventi previsti nella presente legge sono così ripartite: 1. l’80% alle Aziende USL in proporzione diretta al numero dei cittadini portatori di handicap di cui al comma 3; 2. il 20% ai Comuni che hanno stipulato gli "Accordi di Programma" previsti dall’art.13 legge 5.2.1992, n. 104, in proporzione diretta al numero degli alunni di cui al comma 4. 3. Le Aziende USL provvedono a comunicare alla Regione Abruzzo, Servizio Sicurezza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi al comma precedente riferiti ai cittadini portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e riconosciuti tali, a seguito di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, ai sensi dell’art. 4 della predetta legge n. 104/92. 4. I Comuni che hanno stipulato gli accordi di Programma di cui all’art. 13 legge n. 104/92, provvedono a comunicare alla Regione Abruzzo, Servizio Sicurezza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero dei portatori di handicap destinatari degli interventi di cui all’art. 3." ART. 4 1. Le Aziende USL ed i Comuni di cui all’art. 3, comma 4, l.r. 60/80, così come modificato, provvedono a presentare alla Giunta regionale, Servizio Sicurezza Sociale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto delle spese sostenute per gli interventi previsti dalla presente legge. ART. 5 1. All’onere derivante dalla spesa prevista nell’art. 7 bis della L.R. 20 giugno 1980, n. 60, di cui all’art. 2 della presente legge si fa fronte con la disponibilità del cap. 81623 che assume la nuova seguente denominazione: "Contributo spesa per modifica strumenti di guida ai titolari di patente A, B e C speciale, legge 5.2.1992, n. 104 – art. 27 e per modifica autoveicoli privati per il trasporto di portatori di handicap". 2. Al restante onere derivante dall’applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio previsti annualmente nel cap. 71571. ART. 6 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili. 2. Sono abrogati in particolare: · l’art. 3 l. r. 28 agosto 1981, n. 34; · l. r. 7 settembre 1989, n. 79. ART. 7 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
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